Visura Tavolare Libro Fondiario

18,30 (15,00 +IVA)

Visura Catasto Fondiario (Grundbuch)

Per avere certificati di titoli di proprietà, ipoteche e cancellazioni, per consultare le tavole del catasto fondiario e ricevere via e-mail tutti i certificati.

Servizio di visure on line del catasto fondiario Trento e Bolzano, Ricerca su Libro Tavolare delle province di Trento e Bolzano di intestazioni soggetti fisici o giuridici, di partita tavolare, o per particella.
Compilando, comodamente da casa, un semplice form, senza lunghe code agli sportelli e senza muoverti, riceverai la visura del catasto tavolare in formato PDF nella tua casella. Semplice ed economico. Gli stessi servizi sono forniti dagli enti non affiliati preposti pagando gli oneri.

Descrizione

Visura Tavolare Libro Fondiario, Cos’è:

Cenni storici
In Italia coesistono attualmente due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione nelle vecchie province, improntata alla Legge Francese del 23 marzo 1855 dall’altra il sistema tavolare o Libro fondiario, in vigore nelle nuove province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza.
Il sistema tavolare della pubblicità immobiliare è unico, ma importante, istituto derivato dalla legislazione austro-ungarica rimasto in vigore nelle province sopra accennate.
E’ certo che già fin dalla prima metà del secolo XIV l’istituto mostrava quei principi giuridici che valgono ancor oggi a fondamento del moderno diritto tavolare. Sappiamo infatti che in quel tempo la Boemia possedeva una raccolta di consuetudini riguardanti i registri pubblici nei quali dovevano venire iscritti tutti gli atti di costituzione e di variazione dei diritti reali, e che non si accordava l’iscrizione se non in base alla prova della validità del titolo nonché della legittimità del diritto del dante causa (es. venditore, donante, ecc.). Di pari passo veniva introdotto il principio fondamentale secondo cui l’iscrizione non è una semplice prova bensì un requisito “sostanziale” per l’acquisto ed il trasferimento della proprietà e dei diritti reali su immobili.
A poco a poco, il principio si estese alle regioni vicine, fino ad essere accolto dal codice civile universale austriaco nel 1811, che lo rendeva obbligatorio per tutte le province dell’Impero, disciplinando poi l’istituto con la Legge generale 25 luglio 1871 B.L.I n. 95, legge richiamata con modifiche nel nostro ordinamento giuridico dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
La Legge Tavolare è quindi un complesso di norme avente carattere di diritto speciale, vigente nei territori già soggetti all’Impero austro-ungarico ed annessi all’Italia dopo la I Guerra Mondiale, che prevale sulla Legge Civile comune, qualora con questa incompatibile.
Strutturazione dei dati
Col nome di “Libro fondiario” viene generalmente designato quel complesso di registri, atti e documenti, che raccoglie e riporta per tutti gli immobili di un determinato comune catastale lo stato giuridico con espressa menzione delle variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando con il passare del tempo, dall’impianto fino ai giorni nostri.
Gli immobili (terreni o edifici) tecnicamente individuati nelle particelle fondiarie e rispettivamente edificiali della mappa catastale, costituiscono infatti le “unità immobiliari base” per la costituzione del corpo tavolare (complesso immobiliare rappresentante un’unità fisica appartenente allo stesso proprietario, singolo o in comunione indivisa).
Il corpo tavolare, formato da una o più particelle, costituisce la base reale della partita tavolare, complesso di un certo numero di fogli destinati a recepire le iscrizioni riferite alle particelle che concorrono a costituirlo.
La partita tavolare si articola in tre fogli contraddistinti da una lettera dell’alfabeto:
A, B e C.
Il foglio A è detto “foglio di consistenza” ed è a sua volta distinto in due sezioni:
foglio A1 riportante l’intestazione della partita tavolare con indicazione del numero, della sezione, del comune catastale, del distretto (già mandamento giudiziario), del numero della o delle particelle costituenti il corpo tavolare, del numero del foglio di mappa contenente le singole particelle, della località, della designazione della coltura del fondo e della qualità dell’edificio;
foglio A2 che riporta la cronistoria delle iscrizioni e modificazioni eseguite nel foglio A1 e l’evidenza dei diritti reali attivi a vantaggio delle particelle iscritte nel foglio A1.
Vi è quindi il foglio B, detto “foglio della proprietà”, dove sono riportati i diritti di proprietà sul corpo tavolare, nonché la menzione delle limitazioni al libero esercizio di tale diritto a cui il proprietario fosse eventualmente sottoposto (interdizione, inabilitazione, fallimento, ecc.).
L’ultima parte è rappresentata dal foglio C detto “foglio degli aggravi”. Nello stesso sono riportate le iscrizioni dei diritti reali che gravano il corpo tavolare (servitù passive, diritti di usufrutto, uso, abitazione, ecc.), nonché le ipoteche.
Tutte le partite tavolari in un comune catastale concorrono a costituire il libro fondiario di quel comune.
E’ pure tenuto per ogni comune catastale il registro reale che riporta, in due distinti elenchi, le particelle edificiali e le particelle fondiarie con indicazione per ognuna della superficie e del numero della partita tavolare in cui è contenuta.

Informazioni aggiuntive

Tempo

da 10 min