Nota Ipotecaria Conservatoria

12,20 (10,00 +IVA)

La nota ipotecarie (trascrizione, iscrizione annotazione) è il documento inviato alla conservatoria degli immobili che prova l’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di compravendita stessa: senza questa nota di fatto non si ha certezza dell’avvenuto passaggio di proprietà. Con la nota ipotecarie (trascrizione, iscrizione annotazione) resi pubblici gli atti di costituzione, trasferimento o modifica dei diritti reali su beni immobili.

Descrizione

La nota ipotecaria di trascrizione, iscrizione o annotazione in  Conservatoria, viene presentata alla Conservatoria competente, entro 30 giorni dalla data dell’atto, del provvedimento o della sentenza.

In seguito alla presentazione della nota di trascrizione di Conservatoria, la conservatoria assegna un un codice particolare progressivo ed annuale, specifico per tipo di formalità ed un codice generale dato dall’ordine in cui vengono presentati, presso una determinato ufficio tutti gli atti, siano essi Trascrizioni, Iscrizioni o Annotazione

nota trascrizione

Gli atti che devono obbligatoriamente essere resi pubblici attraverso la nota di trascrizione di Conservatoria, sono questi sottoindicati:

  • contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
  • contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili(usufrutto,  superficie, enfiteusi, concedente, abitazione, servitù, uso)
  •  gli atti di rinunzia ai diritti sopra menzionati
  • i provvedimenti di esecuzione forzata, le domande giudiziali e le sentenze che si riferiscono a beni immobili o a diritti reali immobiliari
  • i contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o diritti reali immobiliari

ARTICOLO 2659
Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale , la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; (3)

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’art. 2826, nonché la quota espressa in millesimi di cui all’articolo 2645 bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari. (2)

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione , se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione [2665]. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

nota iscrizione

La Nota di iscrizione ipotecaria è un documento redatto su supporto informatico, attraverso l’uso di appositi software (NOTA e UNIMOD), che contiene le informazioni da inserire nei registri immobiliari per l’esecuzione della formalità di iscrizione.

Va presentata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, insieme alla copia dell’atto che costituisce il titolo della formalità da eseguirsi (esempio: atto di mutuo, decreto ingiuntivo, ecc.).

Tipologie di iscrizione ipoteca

Esistono tre diversi tipi di note di iscrizione ipotecaria e cioè:

– La nota di iscrizione di ipoteca volontaria
– La nota di iscrizione di ipoteca legale
– La nota di iscrizione di ipoteca giudiziale

Come reperire una nota di iscrizione ipotecaria
La nota di iscrizione ipotecaria, una volta iscritta presso la Conservatoria, diventa pubblica e consultabile da chiunque ne faccia richiesta. Per poter rintracciare una nota d’iscrizione ipotecaria, fino a poco tempo fa, era necessario recarsi obbligatoriamente presso gli uffici della Conservatoria.

Oggi, grazie al nuovissimo servizio di Visura Ipo-catastale, potrete invece richiedere ed ottenere in pochissimi secondi, una copia di una nota di iscrizione di ipoteca, senza dovervi spostare da casa vostra o dovervi allontanare dal posto di lavoro. Maggiori informazioni

La nota di iscrizione/trascrizione di ipoteca volontaria, che è senz’altro la più diffusa, deve essere per legge presentata da un Notaio, a seguito della stipula di un contratto di mutuo (fondiario, cambiario, ecc.).
La nota di iscrizione di ipoteca legale viene presentata direttamente dalle Agenzie di Riscossione Tributi.

La nota di iscrizione di ipoteca giudiziale può invece essere presentata dallo Studio Legale che si è occupato dell’azione giudiziaria oppure da società specializzata nel settore, che grazie alla presenza nel proprio organico di professionisti, quali geometri e visuristi, con esperienza decennale, provvederà per vostro conto alla redazione e alla presentazione della nota su supporto informatico, nonché al pagamento dei tributi ipotecari (tassa ipotecaria, imposta ipotecaria e bollo) mediante modello F23 e vi restituirà, in tempi brevissimi, la nota di iscrizione ipotecaria debitamente registrata negli archivi della Conservatoria di competenza.

Annotazione

E’ l’atto che rende pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona (es. per cessione del credito, per surrogazione, ecc.).